STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DENOMINATA “LAGHI DI CAVALLARA”

 

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
1. È costituita con riferimento all’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 36,37,38, del Codice Civile, alla normativa di cui alla L. n. 383/2000 e 289/2000, l’associazione sportiva dilettantistica denominata “LAGHI DI CAVALLARA ” con sede in Cavallara (MN) presso le cave dei Laghi di Cavallara.

 

ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTO
La vita associativa è disciplinata dal presente statuto.
Il regolamento, che sarà deliberato dal Consiglio Direttivo, disciplina nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione della pesca sportiva ed attività connesse.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione.
Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della assemblea.

 

ART. 3 FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
L’associazione che non ha alcun fine di lucro, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Opera a fini sportivi, ricreativi, culturali e per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi creando un ambiente sereno dove gli scambi di idee ed esperienze contribuiscano alla crescita, alla formazione morale e psicofisica delle persone.
Le finalità specifiche dell’associazione sono:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla pesca sportiva attraverso la gestione di laghi in cui esercitare la pesca;
b) partecipare attivamente all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
c) realizzare propri audiovisivi, fotografie ed altro materiale utile al perseguimento degli scopi sociali ivi compreso l’utilizzo di siti internet o strumenti affini.

 

ART. 4 AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ
L’associazione “LAGHI DI CAVALLARA” opera nel territorio di Mantova nel comune di Viadana (MN) in località Cavallare presso le cave dei Laghi di Cavallara.

 

ART. 5 DIRITTI DEI SOCI
Sono soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione, sono mossi da spirito di solidarietà, accettano lo statuto ed il regolamento interno emanato dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’esercizio della pesca, aggiuntiva all’iscrizione associativa per il solo accesso alle cave, è accettata su domanda scritta del richiedente, dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo. L’ammissione deve essere convalidata dalla consegna dello specifico tesserino associativo nominale, non cedibile a familiari od altre persone.
Il numero di soci si azzera al 31 Dicembre di ogni anno.
Gli aderenti all’associazione hanno il diritto di eleggere e di essere eletti nel Consiglio Direttivo e nel Consiglio dei Proivibiri, laddove previsto.
Essi hanno i diritti d’informazione e di controllo stabiliti dallo statuto.
Gli aderenti all’associazione, previa autorizzazione dal presidente, hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’attività dell’associazione nei ruoli accettati dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti di interesse collettivo custoditi nella sede in cui opera l’associazione.

 

ART. 6 – DOVERI
I soci aderenti all’associazione devono svolgere la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri soci aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale.
L’ammissione all’associazione implica il pagamento della quota annuale come socio ordinario o straordinario sulla base dell’importo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 7 RECESSO/SOSPENSIONE/ESPULSIONE
La qualifica di socio si perde per recesso, espulsione o causa di morte.
Il socio aderente all’associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento interno, può essere sospeso od espulso.
L’espulsione è altresì comminabile qualora il socio arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.
L’espulsione è inoltre applicata quando il socio è moroso del versamento della quota associativa o di parte di essa con un ritardo superiore a tre mesi.
I soci receduti od espulsi non hanno diritto ad alcun rimborso del contributo associativo annuale versato.
Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo in materia di sospensione o espulsione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera consegnata personalmente o in alternativa tramite raccomandata R.R. o comunicazione a mezzo posta elettronica.
Il socio ha quindici giorni di tempo dalla consegna/ricezione del provvedimento per chiedere, con comunicazione scritta, di essere sentito, dal Consiglio Direttivo per gli addebiti a fondamento del provvedimento.
In caso d’espulsione, il socio dovrà consegnare il materiale di proprietà dell’associazione (tesserino, chiavi…).
Il Consiglio Direttivo ha l’onere di cancellare il socio espulso dal libro soci.

 

Art . 8 GLI ORGANI
Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.
Tutte le cariche sono gratuite ed elettive.

 

ART . 9. ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 degli associati. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea per mezzo di delega non più di un associato.
Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto esposto in bacheca della sede o mediante altri mezzi di comunicazione, almeno 15 giorni prima, recante data e orario della prima e della seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando interviene la maggioranza dei membri; in seconda convocazione l’Assemblea ha validità qualunque sia il numero degli associati.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di due terzi dei soci.
L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti con voto palese.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario oppure da un membro dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dove opera l’organizzazione.
Ogni aderente dell’Associazione ha il diritto di consultare il verbale.

 

Art . 10 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria si riunisce, su convocazione del presidente, almeno ogni anno entro il mese di Marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo economico annuale relativo all’esercizio precedente, per eleggere i membri del Consiglio Direttivo (se a scadenza del mandato), per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio in corso e della programmazione delle attività, per eventuali variazioni al regolamento e per le altre competenze previste nel presente statuto.
L’Assemblea è considerata straordinaria quando è convocata per deliberare le modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori.

 

ART. 11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri eletti dalla Assemblea tra gli associati e rieleggibili alla scadenza di ogni mandato.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario salva la prima nomina per la quale è l’Assemblea dei soci ad eleggere le suindicate cariche.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; d’ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale.
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di anni 3 e può essere revocato dall’Assemblea, con la maggioranza di due terzi.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari.
b) redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario.
c) emana il regolamento interno che costituisce le linee guida nei principi e negli obiettivi della gestione delle strutture a disposizione dell’associazione
d) delibera circa l’ammissione, o l’esclusione degli associati.
e) nomina i consiglieri preposti ai settori d’attività in cui si articola la vita dell’associazione
f) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
g) decide, sulla base delle violazioni dello statuto e/o regolamento i provvedimenti disciplinari
h) affida con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri
i) stabilisce le quote associative annuali
Qualora per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico i rimanenti membri, purché siano almeno la metà, provvedono alla loro sostituzione nominando altri soci. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo rimasto in carica sarà inferiore alla metà, si indirà l’assemblea per rieleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

 

ART. 12 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione. In caso d’assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Almeno quindici giorni prima della scadenza il Presidente convoca l’Assemblea per le elezioni del Consigli Direttivo.
Il Presidente rappresenta l’Associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’organizzazione.
Il Presidente presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Il Presidente sottoscrive ogni verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo predisposto dal Segretario, cura che sia disponibile una copia presso la sede della organizzazione dove può essere consultato dagli associati.
Il Presidente è responsabile della gestione di tesoreria dell’Associazione e ne cura gli incassi ed i pagamenti.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell’amministrazione dell’Associazione, redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

 

ART. 13 LE RISORSE ECONOMICHE O I BENI
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) beni mobili
b) contributi associativi
c) donazioni e lasciti
d) rimborsi
e) attività marginali di carattere commerciale e produttive.
f) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive.
g) ogni altro tipo di entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità dell’associazionismo.
Il fondo comune costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione neppure all’atto del suo scioglimento. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. L’avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito in futuro nelle attività connesse al funzionamento dell’associazione lo stesso compatibili con lo statuto oppure devoluto in beneficenza.
I beni di proprietà dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione; può essere liberamente consultato dagli associati.
I contributi dei soci ordinari sono costituiti dalla quota d’iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
I contributi straordinari dei soci, che danno diritto all’esercizio della pesca sportiva, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l’ammontare della quota annuale sulla base della varia diversità.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione .
I proventi derivanti da attività commerciali, produttive marginali o da permessi di pesca, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o comunque di pubblica utilità.
I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

 

ART . 14 IL BILANCIO
Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio.
Il bilancio consuntivo è elaborato dal Presidente con la collaborazione del Segretario ed approvato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. E’ sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 marzo d’ogni anno.
Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Contiene, suddivise in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate previste. E’ sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.
Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’assemblea.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell’organizzazione.

 

ART . 15 LE CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Copia d’ogni convenzione e’ custodita, a cura del Presidente, nella sede dove opera l’associazione.
La convenzione è sottoscritta dal Presidente dell’Associazione.
Il Presidente decide sui modi di attuazione della convenzione.

 

ART . 16 DIPENDENTI E COLLABORATORI
L’associazione può assumere, nel pieno rispetto della normativa sul lavoro, dipendenti solamente qualora sarà strettamente necessario al conseguimento dello scopo associativo.
L’Associazione, per la gestione delle attività attinenti, può avvalersi della collaborazione d’associati che prestano il loro servizio spontaneamente e senza nessun scopo di lucro.

 

ART . 17 LA RESPONSABILITÀ
L’ associazione sarà assicurata per i danni derivanti da responsabilità civile nell’utilizzo delle strutture a disposizione degli associati.

 

ART . 18 LO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di ¾ dei soci. Il Patrimonio residuo dell’Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

 

ART . 19 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l’associazionismo sociale, sport dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, lo statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza e le norme del Codice Civile.